Art.1 – Denominazione e sede
1.1 È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 l’Associazione di Promozione Sociale, denominata
“CIRCOLO CULTURALE PROGETTO COMUNITA’ A.P.S.”
di seguito denominata Associazione.
1.2 L’Associazione ha sede presso la Biblioteca comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), Piazza Giovanni Paolo II, s.n.c. ed ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie; l’Organo di Amministrazione è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell’associazione nell’ambito del territorio provinciale.
Art.2 – Finalità e durata
2.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa persegue finalità di promozione dell’aggregazione sociale e accoglienza reciproca; della sensibilità ecologica; dello sviluppo culturale e civile dei cittadini; della responsabilizzazione delle giovani generazioni; della cura sociale; dell’attenzione alle fragilità e la solidarietà tra le persone; del dialogo e collaborazione fra i cittadini e fra tutte le componenti del tessuto sociale, intese come enti pubblici e privati, le istituzioni civili, le scuole di ogni ordine e grado, anche con opportune forme di convenzionamento.
2.2 L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
2.3 L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative. Si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
2.4 L’Associazione ispira il proprio agire in consonanza e nel pieno rispetto dei principi fondamentali iscritti nella Costituzione della Repubblica Italiana.
2.5 L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art.3 – Attività
3.1 L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3.2 In particolare l’associazione si occupa di:
- Organizzazione e gestione di corsi, laboratori, incontri, convegni, seminari, spettacoli e rappresentazioni, eventi itineranti, gite e visite, ogni altra iniziativa atta a diffondere lo spirito comunitario e la cultura nelle sue varie forme (educativa, ambientale, solidale), la conoscenza e la valorizzazione del territorio sia tra gli adulti che tra le giovani generazioni;
- Organizzazione e gestione di manifestazioni culturali, musicali, ricreative, festival, conferenze, concorsi, ogni altra forma aggregativa legata ad un processo di cittadinanza attiva;
- Attivazione e realizzazione di servizi, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, associazioni, scuole, nell’ambito dell’aggregazione sociale, del tempo libero, per la promozione della persona, della qualità della vita e dell’ambiente;
- Cura, realizzazione e pubblicazione di articoli, volantini, periodici, riviste, ecc., per la diffusione e divulgazione dell’attività dell’Associazione, anche online;
- Stipula di convenzioni e accordi tratti con agenzie, promoter, fondazioni, altri enti e associazioni, nonché aziende a supporto delle proprie attività;
- Ogni altra attività per il raggiungimento delle finalità sociali.
3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 117/2017.
3.4 L’Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Art.4 – Ammissione dei soci
4.1 Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
4.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
4.3 L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
4.4 All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall’Organo di Amministrazione ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dall’Organo di Amministrazione, il richiedente può ricorrere al Collegio Arbitrale, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
4.6 Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
4.7 La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Art.5 – Diritti e doveri dei soci.
5.1 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
5.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
5.3 Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
5.4 L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
5.5 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art.6 – Recesso ed esclusione del socio.
6.1 Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
6.2 Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:
- morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
6.3 L’esclusione del socio è deliberata dall’Organo di Amministrazione e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
6.4 Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio Arbitrale, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
6.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art.7 – Gli organi sociali
7.1 Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea dei soci,
- L’Organo di Amministrazione
- il Presidente.
Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:
7.2. Le cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall’art.34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
Art.8 – L’Assemblea
8.1 L’Assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
8.2 L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri dell’Organo di Amministrazione.
8.3 Deve inoltre essere convocata quando l’Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
8.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
8.5 L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8.6 L’Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; trascorsa un’ora dalla prima convocazione, è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
8.7 Spetta alla competenza dell’Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- elezione del Presidente,
- elezione dell’Organo di Amministrazione,
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dall’Organo di Amministrazione,
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dall’Organo di Amministrazione,
- approvazione del programma annuale dell’associazione,
- approvazione i regolamenti redatti dall’Organo di Amministrazione;
- ratifica della quota di adesione annuale.
8.8 Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
8.9 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Sono ammessi fino a tre voti di delega.
8.10 Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione.
8.11 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
8.12 Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
8.13 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
8.14 L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Art.9 – L’Organo di Amministrazione
9.1 L’associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall’assemblea e composto da tre a sette membri. L’Organo di Amministrazione rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni di consiglieri, l’Organo di Amministrazione ha la facoltà di nominare i primi non eletti per cooptazione. Così nominati, restano in carica con gli altri fino alla scadenza del mandato.
9.2 La convocazione dell’Organo di Amministrazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri dell’Organo di Amministrazione stesso.
9.3 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
9.4 L’Organo di Amministrazione:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
- redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea;
- determina l’importo della quota annuale di adesione;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- varia la sede legale dell’associazione.
9.5 Al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell’Organo di Amministrazione e la seguente approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
9.6 Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9.7 Nell’ambito dell’Organo di Amministrazione sono previste almeno le seguenti figure:
- il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale),
- il Vice Presidente (eletto nell’ambito dell’Organo di Amministrazione stesso),
- il Segretario (eletto nell’ambito dell’Organo di Amministrazione stesso).
9.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art.10 – Presidente, Vice Presidente, Segretario
10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati e l’Organo di Amministrazione, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte dell’Organo di Amministrazione alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’Associazione.
10.2 Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.
10.3 Il Segretario tesoriere provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell’Organo di Amministrazione in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
10.4 In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall’Organo di Amministrazione.
10.5 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione.
Art.11 – Organo di Controllo
11.1 L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
11.2.I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
11.3 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
11.4 L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
11.5 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11.6 Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.
Art.12 – Collegio Arbitrale
12.1 L’Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
12.2 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all’Assemblea dei soci.
12.3 L’associazione o gli associati possono proporre ricorso all’Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.
12.4 L’Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
12.5 La decisione dell’Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.
13.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
13.2 L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall’Organo di Amministrazione e ratificata dall’assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
13.3 Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs.117/2017, l’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L’Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Art.14 – Rendiconto economico finanziario
14.1 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
14.2 Il rendiconto economico finanziario predisposto dall’Organo di Amministrazione, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
14.3 L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
14.4 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
14.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art.15 – Libri sociali obbligatori
15.1 L’associazione deve tenere i libri sociali di cui all’art. 15 del D.lgs. 117/2017:
- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono qualora previsti.
15.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell’Organo di Amministrazione.
Art.16 – Volontari
16.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
16.2 L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
16.3 L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
16.4 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
16.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
16.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione
Art.17- Revoca del Presidente e dell’Organo di Amministrazione
17.1 Le proposte di revoca del Presidente e dell’Organo di Amministrazione, possono essere presentate all’assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.18 – Modifiche dello statuto
18.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dall’Organo di Amministrazione o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.19 – Scioglimento
19.1 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
19.2 L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
19.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art.20 – Rinvio a leggi
20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.